Art. 6 comma 5 Statuto Sapienza, Università di Roma
5. E' istituito a livello di Universita' e di ciascuna Facolta' il "Garante degli studenti", che ha l'autorita' e il compito d'intervenire, anche sulla base di istanze motivate, presentate dagli studenti, per segnalare disfunzioni e limitazioni dei loro diritti, come stabiliti dallo Statuto. Il "Garante degli studenti" di Universita' e di Facolta' e' autorita' indipendente da chi rappresenta le corrispondenti istituzioni. Il Garante di Universita' riunisce periodicamente i Garanti di Facolta' ed ha l'autorita' di consultare i rappresentanti degli studenti negli organi collegiali e i responsabili delle strutture, ove opportuno; egli relaziona semestralmente al Rettore ed al Senato Accademico.
E' stata nominata Garante degli studenti la
prof. Rosalba Belibani
rosalba.belibani@uniroma1.it
Il Garante degli studenti è nominato dal Preside in applicazione dell’articolo 12 comma 3 lettera E dello Statuto di Sapienza, Università di Roma, con i compiti ivi previsti.
Vedi art. 10 del Regolamento Organizzativo della Facoltà.
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